interventi di immediata esecuzione – decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205

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Data:

12 Novembre 2016

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Descrizione

1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni  di  vita  e  di  lavoro  nei  Comuni
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  maggio  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale n.  243  del  18  ottobre  2014,  oppure  classificati  non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione  civile  e  che  necessitano  soltanto  di  interventi  di
immediata  riparazione,  i  soggetti  interessati   possono,   previa
presentazione di apposito progetto e asseverazione  da  parte  di  un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra  il
sisma e lo stato della struttura, oltre  alla  valutazione  economica
del danno, effettuare l'immediato ripristino della  agibilita'  degli
edifici e delle strutture. 
  2. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del  2016  con  proprio  provvedimento,  nel
limite  delle  risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  5  del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

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Ultimo aggiornamento: 12/11/2016, 18:00

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