1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di
protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa
presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un
professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra il
sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica
del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli
edifici e delle strutture.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel
limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.