ordinanza del sindaco n. 24 – emergenza codiv-19 – riapertura al pubblico di parchi e giardini pubblici

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Data:

27 Maggio 2020

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Descrizione

Il Sindaco di Caldarola con l'ordinanza 24 del 27/05/2020  ha stabilito che:

la riapertura di tutti i giardini con annessi giochi per bambini(di cui in elenco), del Comune di Caldarola, nell’orario compreso fra le ore 15.00 e le ore 19.30 di ogni giorno.
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle misure di valenza nazionale
sulla sicurezza igienico-sanitaria e del distanziamento interpersonale e, nello specifico,
delle seguenti disposizioni e modalità comportamentali:
ACCESSIBILITA’ DEGLI SPAZI
1) Da parte di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da
parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di
sotto degli 14 anni;
2) limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il
distanziamento fisico nell’area interessata.
COMPITI DEL GESTORE
1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:
a) manutenzione e controllo periodico;
b) pulizia periodica degli arredi;
c) supervisione degli spazi.
2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:
a) definendo e controllando dei suoi confini;
b) eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse
attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate,
almeno giornaliera, con detergente neutro.
3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3
anni, e che non si determinino densità di persone tali da pregiudicare il rispetto delle
prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona
presente nell'area).
RESPONSABILITA’ DEL GENITORE O DELL’ADULTO FAMILIARE
ACCOMPAGNATORE(O DEL RAGAZO SE ALMENO 14ENNE)
1) Attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell’adolescente con
particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita e in caso di soggetti con patologie
neuropsichiatria infantile (NPI), fragilità, cronicità, in particolare:
a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari,
oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto
dell’adulto accompagnatore;
b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie NPI, fragilità, cronicità,
garantire la presenza di un adulto accompagnatore (nota bene in caso di ragazzi di almeno 14
anni, non è necessaria la presenza di un accompagnatore adulto, mentre si attribuisce al
ragazzo stesso, sotto la sorveglianza degli operatori che vigilano sull’area la responsabilità
di mantenere il distanziamento fisico;
2) garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sull’uso delle mascherine e sul
distanziamento fisico.
DISPONE
Che la supervisione degli spazi venga effettuata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile e
dal Corpo di Polizia Locale, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole imposte dalla
normativa relativa al COVID-19 ed in particolare che:
a) i bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti;
b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3
anni, e che non si determinino densità' di persone tali da pregiudicare il rispetto delle
prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona
presente nell'area).
Che personale incaricato dal Comune di Caldarola effettui una pulizia giornaliera
approfondita delle superfici più toccate.
Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on-line del Comune e di
trasmettere copia a: - Prefettura di Macerata;
- Questura di macerata;
- Comando stazione Carabinieri di Caldarola;
- Corpo Unificato di Polizia Locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri.
SI AVVERTE CHE
- il mancato rispetto delle misure contenute nel presente atto sarà punito con l’applicazione
della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis del
T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- contro la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al
TAR Marche o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

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Ultimo aggiornamento: 27/05/2020, 14:15

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